Art. 13.
(Abrogazioni).

      1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, è abrogato.
      2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le parole: «all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), ai sensi degli articoli 8, comma 2, 38, comma 1, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, e» sono soppresse.
      3. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9» sono soppresse;

          b) il comma 4 è abrogato.

      4. L'articolo 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.
      5. La lettera e) del comma 109 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è abrogata.